Organizzazione del Museo di Casa Cuseni
Casa-Cuseni. Museo delle Belle Arti e del Grand Tour della città di Taormina. In corso la richiesta di accreditamento alla rete museale nazionale.
Premessa
Esiste ormai una letteratura considerevole sulle case museo, sul loro ruolo all’interno del panorama museale. Nonostante le difficoltà di musealizzare cioè di rendere pubblico e educativo un luogo carico di riferimenti individuali e intimamente legato ad azioni e riti personali, solo la casa sia in grado di raccontare con un linguaggio proprio risvolti di una società, di un’epoca, di un periodo artistico, di una personalità che altrimenti andrebbero irrimediabilmente perduti. Abbiamo sentito, pertanto, la necessità di adeguare la nostra struttura agli standard nazionali, almeno minimi, per una migliore valorizzazione e conservazione del Monumento e delle opere contenute.
Casa Cuseni in breve
Casa Cuseni è stata costruita all’inizio del novecento dal pittore inglese Robert Hawthorn Kitson.
Nel 1948, la sua erede, la psichiatra e scrittrice Daphne Phelps, trasformò la casa in residenza d’artista e in casa-Museo, la prima in Sicilia, sul modello delle ville storiche inglesi. Una targa, posta all’ingresso del Monumento recita: Casa Cuseni, costruita da Robert Kitson, preservata da Daphne Phelps.
In questa casa Ernest Hemingway scrisse il suo primo racconto, Lord Bertrand Russell vinse il nobel per la letteratura, Sir Frank Brangwyn, Sir Alfred E. East, Cecil A. Hunt e Sir George Clausen dipinsero il paesaggio siciliano, Sir Arthur Lasenby Liberty, Pablo Picasso, Henry Faulkner, Denis Mack Smith, Roald Dahl, Jocelyn Broke, Tennessee Williams e molti altri ancora trovarono un luogo ideale dove scrivere, dipingere, contribuendo alla conoscenza della nostra isola nel mondo.
Casa Cuseni è oggi un’istituzione permanente e no profit.
Il museo è specializzato in dipinti del Grand Tour inglese in Sicilia ed in terra d’Oriente e custodisce le collezioni appartenute al pittore britannico Robert Hawthorn Kitson e alla scrittrice Daphne Phelps. Dal 2016 è il city museum della Città di Taormina (Comune di Taormina, prot. 17677 del 07.09.2016 Casa Cuseni, Museo delle Belle Arti e del Grand Tour della Città di Taormina).
La biblioteca del Museo è registrata nell’anagrafe delle Biblioteche Italiane (codice ISIL IT-ME0459, anno di rilevamento dati 2021, data di aggiornamento 25 novembre 2021).
Questo Monumento ha avuto una fortissima istituzionalizzazione, ottenendo:
- Vincolo architettonico e paesaggistico(D.A. Regione Siciliana n. 8356 del 17 novembre 1998).
- Vincolo bibliografico(D.D.G. Regione Siciliana n. 6252 del 18 dic. 2018).
- Inserimento nell’elenco dei Luoghi dell’Identità e della Memoria, nella categoria dei Luoghi delle Personalità
Storiche e della Cultura (D.A. Regione Siciliana n. 08/Gab. Palermo, lì 18 Feb. 2019).
- Vincolo storico ed artistico(D.D.S. n°441 Regione siciliana, Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
del maggio 2021)
- Dichiarazione di interesse storico ed etno-antropologico (Soprintendenza di Messina, prot. 0009960 del 5 maggio 2021).
Organizzazione
Casa Cuseni è un monumento sito in Taormina in via Leonardo da Vinci nr 5. Esso è costituito da Una parte museale, un giardino storico, una biblioteca, un archivio e una fototeca storica.
Il Museo è gestito da due Enti:
- L’Associazione Culturale Frank Brangwyn and Robert Hawthorn Kitson, costituita nel 2011, cura la parte amministrativo-economica e si fa carico delle spese relative alla gestione del Museo e del costo del personale.
- La Fondazione Robert Hawthorn Kitson cura tutta la parte scientifica, didattica, di conservazione e valorizzazione del Monumento. La Fondazione Robert Hawthorn Kitson, costituita nel 2017, ha ottenuto il riconoscimento giuridico e l’approvazione dello statuto sia dalla Regione Siciliana( D.D. della Presidenza della Regione Siciliana n. 109 del 19 gennaio 2019), sia dal Ministero degli Interni, attraverso la Prefettura di Messina, con provvedimento nr 58973 del 18 giugno 2020 iscriveva nel registro delle persone giuridiche, al nr 440. In corso la registrazione al RUNTS presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La Fondazione Robert Hawthorn Kitson la un fondo di dotazione di € 1.330.000,00.
Atto costitutivo
Art. 1 – Costituzione
E’ costituita la Fondazione denominata “FONDAZIONE ROBERT HAWTHORN KITSON”.
La Fondazione è ente di diritto privato e non ha scopo di lucro. Essa è apartitica e aconfessionale.
Art. 2 – Sede
La Fondazione ha sede in Taormina, attualmente in via Leonardo da Vinci n. 5.
Eventuali sedi secondarie per unità operative possono essere istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 3 – Scopo
La Fondazione si propone di tutelare, promuovere e valorizzare la Città di Taormina ed il suo territorio attraverso la gestione del Museo delle Belle Arti e del Grand Tour della Città di Taormina, le collezioni di “Casa Cuseni” e in particolare della collezione degli acquarelli di Robert Hawthorn Kitson nonché del giardino storico annesso alla villa e dei manufatti architettonici presenti.
La Fondazione persegue pertanto le finalità della valorizzazione, promozione, gestione e adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo del Museo delle Belle Arti e del Grand Tour della Città di Taormina, conosciuto anche come Museo di Casa Cuseni, dei beni culturali ivi conservati o comunque ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo e del suo giardino storico e più in generale la promozione della cultura e dell’arte in tutte le sue forme ed espressioni. Al fine di perseguire i predetti scopi, la Fondazione si propone in particolare di promuovere attività di ricerca in materia di storia dell’arte, storia, economia, diritto, filosofia e lingue antiche, musica e botanica; collaborare con enti e associazioni pubbliche e private che svolgano compiti similari o complementari, promuovere studi e ricerche in qualunque disciplina scientifica o umanistica, istituire borse di studio e premi o collaborare all’attribuzione e alla gestione di quelli istituiti da altri soggetti, organizzare, anche in collaborazione con altri soggetti, convegni, seminari, incontri e dibattiti a livello nazionale e internazionale, pubblicare, direttamente o indirettamente, libri, quaderni, articoli, paper di ricerca; acquisire la titolarità o dar vita a riviste e pubblicazioni periodiche (anche avvalendosi delle nuove tecnologie informatiche, telematiche e/o multimediali), provvedendo alla loro pubblicazione, sia direttamente sia indirettamente, anche attraverso contratti di edizione e/o cessione a vario titolo (affitto, usufrutto o comodato) delle relative testate, promuovere rassegne d’arte, cicli di cineforum, spettacoli teatrali e cinematografici, incontri musicali, eno-gastronomici e altre attività artistiche; istituire corsi residenziali di studio per la promozione di quei luoghi che hanno fatto Taormina famosa nel mondo e per fare rivivere un turismo esperenziale nei luoghi dove hanno soggiornato artisti quali Greta Garbo, Salvador Dalì, Pablo Picasso etc..La Fondazione può, con l’utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile od opportuna al perseguimento delle proprie finalità ed a realizzare economie di gestione, quali la stipula con enti pubblici o soggetti privati di accordi o contratti, l’acquisto di beni mobili ed immobili o servizi, l’assunzione di personale dipendente dotato della necessaria qualificazione professionale, l’accensione di mutui o finanziamenti; la partecipazione, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, ad istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie e strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione.
TITOLO II – Patrimonio
Art. 4 – Patrimonio
Il patrimonio della fondazione è composto dalla dotazione iniziale della fondazione cosi come indicata nell’atto costitutivo.
Tale patrimonio può essere accresciuto dagli apporti dei Fondatori, dei Partecipanti, da eredità, legati e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo.
I redditi del patrimonio non destinati ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici e/o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.
Art. 5 – Esercizio finanziario e bilancio
L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il mese di aprile di ogni anno, il Presidente della Fondazione predispone il rendiconto finale e unitamente alla relazione accompagnatoria lo trasmette al Consiglio di Amministrazione.
Entro il 30 aprile provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione. Entro il mese di ottobre provvede alla predisposizione del bilancio preventivo e unitamente alla relazione accompagnatoria lo trasmette al Consiglio di Amministrazione. Entro il 30 novembre provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione.
Il Bilancio preventivo ed il rendiconto annuale, con la relazione accompagnatoria del Presidente della Fondazione, restano depositati presso la sede della fondazione. Possono prenderne visione tutti i Fondatori ed i Partecipanti alla Fondazione.
Il Bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della fondazione. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l’altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della fondazione.
Art. 6 – Estinzione e liquidazione della Fondazione
In caso di scioglimento della fondazione per qualsiasi causa ovvero qualora intervengano cause che per legge o per statuto impongano l’estinzione della fondazione, questa viene accertata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di due liquidatori di cui almeno uno iscritto nel registro dei Revisori Contabili.
I beni residui dopo la liquidazione verranno devoluti o ad altri Enti, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere vincolante dei fondatori e dell’Organismo di Controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, ove richiesto.
TITOLO III – Ordinamento
Art. 7 – Membri della Fondazione
I membri della Fondazione sono:
- i Fondatori;
- i Partecipanti.
Art. 8 – Fondatori
I fondatori sono coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo.
Il Collegio dei Fondatori può, su proposta del Presidente, con delibera adottata all’unanimità, conferire la qualifica di fondatore anche senza alcun versamento di contributi a persone ritenute particolarmente meritevoli per l’impegno nel sociale.
Art. 9 – Partecipanti
I Partecipanti sono le persone fisiche o giuridiche pubbliche e/o private e gli enti che contribuiscono alla vita della fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante significativi contributi annuali o pluriennali mediante conferimento di attività anche professionale di particolare rilievo funzionali al perseguimento dei fini della fondazione o mediante l’attribuzione di beni materiali e immateriali.
Per contributo significativo si intende qualsiasi erogazione, pari o superiore all’ammontare stabilito dal Consiglio di Amministrazione, effettuata a favore della Fondazione.
La qualità di Partecipante viene attribuita, su proposta del Presidente, con delibera adottata dal Collegio dei Fondatori con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri.
La qualifica di Partecipante si perde automaticamente decorsi tre anni dall’erogazione dell’ultimo contributo significativo o dall’adempimento dell’ultima regolare prestazione a favore della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione può suddividere i partecipanti in categorie in relazione al tipo di apporto e contribuzione alla Fondazione.
Art. 10 – Esclusione e recesso dei membri della Fondazione
Il Collegio dei Fondatori delibera, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, l’esclusione dei partecipanti per grave o reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Regolamento, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Nel caso di persone giuridiche, l’esclusione ha comunque luogo per i seguenti motivi:
- estinzione per qualsiasi ragione;
- apertura di procedura di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
I Partecipanti possono, con almeno sei mesi di preavviso, recedere dalla fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
L’esclusione o il recesso non comportano alcun diritto su quote o porzioni del patrimonio della Fondazione.
Art. 11 – Amici della Fondazione
Con delibera del Consiglio d’Amministrazione possono essere riconosciuti “Amici della Fondazione” le persone fisiche o giuridiche che condividendo le finalità della Fondazione contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro e/o beni strumentali e/o prestazioni professionali. Possono essere nominati “Amici della Fondazione” anche coloro che abbiano acquisito particolari meriti per i contributi dati alla società nei settori in cui la Fondazione espleta la sua attività.
Art. 12 – Organi della Fondazione
Gli organi della Fondazione sono:
– il Collegio dei Fondatori;
– il Collegio dei Partecipanti;
– il Consiglio d’Amministrazione;
– il Presidente della Fondazione;
– il Vice Presidente della Fondazione;
– il Comitato Scientifico;
– il Collegio dei Probi Viri, ove istituito.
Ciascuna carica è gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute documentate.
Art. 13 – Il Collegio dei Fondatori
Il Presidente ed i Fondatori costituiscono il Collegio dei Fondatori.
Il Collegio dei Fondatori, oltre a quelli previsti espressamente dal presente statuto, ha i seguenti poteri:
– formulare proposte e pareri non vincolanti agli organi della Fondazione sulle attività e sui programmi della Fondazione stessa;
– nominare e revocare i membri del Consiglio d’Amministrazione di propria competenza;
– attribuire a terzi la qualità di fondatori;
– attribuire a terzi la qualità di partecipanti;
– deliberare sulle materie che le siano sottoposte alla sua decisione dal Consiglio d’Amministrazione.
Il collegio dei Fondatori può essere convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario ed altresì a richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o di un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione. Nella richiesta occorrerà indicare gli argomenti da trattare.
La convocazione viene effettuata con lettera raccomandata spedita almeno sei (6) giorni prima del giorno fissato per la riunione ad ogni suo membro; nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno tre (3) giorni di preavviso. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza oltre al relativo ordine del giorno.
Ciascun membro nel caso di impossibilità di intervenire nell’adunanza ha facoltà di conferire delega scritta ad altro membro. A ciascun membro non possono essere conferite più di due deleghe.
L’Adunanza del Collegio presieduta dal Presidente della Fondazione è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei fondatori ivi compreso il Presidente personalmente o per delega ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti personalmente o per deleghe e comunque con la presenza del Presidente. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno ventiquattro (24) ore di distanza dalla prima.
Il Collegio dei fondatori è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette quando intervengano tutti i fondatori, il Presidente.
Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per deleghe, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Ciascun membro ha diritto ad un voto.
Le modificazioni del presente Statuto, nonché l’approvazione e la modificazione dei regolamenti interni, sono deliberate con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei Fondatori e comunque con il consenso del Presidente. Delle adunanze del Collegio è redatto apposito verbale firmato dal Presidente della Fondazione e dal segretario dell’adunanza all’uopo nominato.
Art. 14 – Il Collegio dei Partecipanti
Il Collegio dei Partecipanti può essere convocato dal Presidente della Fondazione che lo presiede ogni qualvolta lo ritenga necessario con lettera raccomandata spedita almeno sei (6) giorni prima del giorno fissato per la riunione ad ogni suo membro; nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno tre (3) giorni di preavviso. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza oltre al relativo ordine del giorno.
Non vi sono limiti di delega passiva.
ll Collegio dei partecipanti è validamente costituito in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti personalmente o per delega mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti personalmente o per deleghe. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno ventiquattro (24) ore di distanza dalla prima.
Il Collegio dei Partecipanti è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette quando intervengano tutti i suoi componenti.
Il Collegio dei Partecipanti delibera a maggioranza dei presenti.
Il Presidente illustra al Collegio dei Partecipanti l’andamento delle attività della fondazione ed i programmi di future iniziative.
Il Collegio dei Partecipanti può formulare pareri e proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi della Fondazione.
Art. 15 – Il Consiglio d’Amministrazione
La Fondazione è amministrata da un Consiglio d’Amministrazione che sarà composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, così come determinato dal Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione è così composto:
– il Presidente;
– la metà dei restanti componenti nominata dal Presidente;
– la metà dei restanti componenti nominata dal Collegio dei Fondatori.
Il primo Consiglio di Amministrazione è indicato nell’atto costitutivo.
Il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Presidente, dura in carica non oltre tre esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili.
I Consiglieri decadono quando, senza giustificato motivo, non partecipino a tre adunanze consecutive.
Qualora durante un mandato venisse a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente nomina i sostituti di sua competenza e promuove la sostituzione degli altri componenti da parte del Collegio dei Fondatori.
I sostituti così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della loro nomina.
I soggetti legittimati alla sostituzione dei Consiglieri cessati dalla carica dovranno provvedervi entro trenta (30) giorni successivi; qualora non provvedano entro il termine indicato la sostituzione avverrà per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione ed i suoi membri così nominati rimarranno in carica fino all’eventuale successiva designazione da parte del soggetto legittimato del sostituto del Consigliere cessato dalla carica.
Qualora per qualsiasi motivo ivi compresa la revoca da parte dei soggetti legittimati alla loro nomina venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri l’intero Consiglio di Amministrazione è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
Il Consiglio decaduto rimane in carica esclusivamente per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione della Fondazione. In particolare al Consiglio d’Amministrazione compete:
- approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;.
- deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni, nonchè all’acquisto e all’alienazione di beni immobili;
- proporre al Collegio dei Fondatori eventuali modifiche statutarie;
- stabilire le linee generali dell’attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi;
- stabilire le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- nominare, scegliendolo tra i propri componenti su proposta del Presidente, il Vice Presidente;
- deliberare lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio della stessa;
- istituire con delibera unanime il Collegio dei Probi Viri ed il Comitato Scientifico.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare singoli atti di ordinaria amministrazione al Presidente, al Vice Presidente o a singoli Consiglieri ed ha facoltà di nominare altri organismi che reputi necessari per le attività della Fondazione.
Il Consiglio d’Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o a richiesta di almeno due (2) dei suoi membri con avviso spedito con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno sette (7) giorni di preavviso. In caso di urgenza il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno ventiquattro (24) ore di preavviso.
Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed il Revisore dei Conti.
Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno.
Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei componenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione e l’invio reciproco per l’approvazione con strumenti telematici della relativa verbalizzazione.
Le deliberazioni constano da verbale firmato dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato.
Art. 16 – Il Presidente della Fondazione
Il Presidente della Fondazione è indicato nell’atto costitutivo e rimane in carica a vita.
Designa un proprio successore il quale subentrerà automaticamente allo stesso, quale Presidente a vita della Fondazione in caso di decesso, dimissioni o permanente impedimento del Presidente in carica.
In mancanza di tale designazione si considera designato quale successore del Presidente l’erede più anziano dello stesso in linea retta.
Nel momento in cui il soggetto designato subentra al Presidente nella carica, a sua volta, nominerà un suo sostituto a norma del precedente comma.
In tutti i casi in cui il successore designato non accetti o sia impossibile individuare il soggetto designato alla carica di Presidente, i restanti membri del Consiglio coopteranno a maggioranza un sostituto che rimarrà in carica a vita.
In caso di parità prevale il voto del Vice Presidente ed in sua assenza del Consigliere più anziano.
Il Presidente, oltre ai poteri espressamente attribuiti dal presente statuto, ha la legale rappresentanza della Fondazione, agisce e resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria.
Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio d’Amministrazione, esplica tutte le competenze attribuitegli dal Consiglio stesso e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche o private anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Il Presidente della Fondazione svolge un ruolo di contatto fra tutti gli organi della Fondazione facilitando così la comunicazione fra i membri della stessa.
In caso di straordinaria urgenza può avocare a sé i poteri dell’intero Consiglio d’Amministrazione, salvo ottenere ratifica delle decisioni prese alla prima valida convocazione del Consiglio d’Amministrazione e comunque non oltre trenta giorni dalla decisione medesima.
Il Presidente può delegare singoli poteri al Vice-Presidente, ad alcuni componenti del Consiglio e/o al Segretario Generale, ove nominato.
Art. 17 – Il Presidente Onorario
Il Presidente Onorario è istituito con delibera del Collegio dei Fondatori su proposta del Presidente della Fondazione fra personalità di assoluta integrità e rilievo pubblico.
Il Presidente Onorario rimane in carica fino a dimissioni dello stesso.
Il Presidente Onorario promuove qualsivoglia iniziativa che contribuisca al perseguimento degli scopi sociali della Fondazione; partecipa alle Adunanze del Collegio dei Fondatori e del Collegio dei Partecipanti ed alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione.
Art. 18 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dallo stesso.
Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l’assenza o l’impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.
Art. 19 – Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è costituito da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
La carica non è in alcun modo remunerata.
Il Comitato Scientifico elegge a maggioranza tra i suoi membri il Presidente, che lo convoca almeno due volte l’anno; la convocazione può essere richiesta inoltre da un terzo dei suoi membri, dal Presidente della Fondazione, dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio dei Fondatori. Il Presidente della Fondazione partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Scientifico. Possono altresì partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione che non ne facciano parte.
Il Comitato Scientifico:
– cura le iniziative scientifico/culturali deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
– propone al Consiglio di Amministrazione le attività di ricerca e le iniziative culturali e ne cura la direzione scientifica;
– sovrintende le iniziative di formazione;
– definisce gli indirizzi per la creazione e lo sviluppo dell’archivio e della biblioteca della Fondazione;
– cura le pubblicazioni;
– formula proposte al Consiglio di Amministrazione su ogni altro aspetto dell’attività della Fondazione.
Art. 20 – Il Collegio dei Probi Viri
Il Collegio dei Probi Viri è istituito con delibera unanime del Consiglio d’Amministrazione; esso è composto da tre membri scelti tra persone esperte nel campo giuridico e/o della gestione di beni culturali.
Il Collegio dei Probi Viri vigila sull’osservanza della legge e del presente Statuto; formula, su richiesta del Consiglio d’Amministrazione, pareri non vincolanti sull’ammissione o esclusione di Fondatori, Partecipanti e Amici della Fondazione.
TITOLO IV – Disposizioni finali
Art. 21 – Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile.